Articolo tratto da http://www.ingegneri.info/news/professione-e-previdenza/gare-di-progettazione-dal-28-febbraio-i-correttivi-i-nuovi-requisiti/

Dal 28 febbraio entra in vigore la normativa in attuazione del nuovo Codice Appalti.

“Un testo soddisfacente, in particolare sulla modifica del comma 8 dell’articolo 24 del Codice che finalmente ribadisce l’obbligatorietà della determinazione della base di gara attraverso i parametri di cui al D.M. n. 143/2013, successivamente confermati con il dm 17 giugno 2016. La definitiva consacrazione dell’obbligatorietà dei parametri per la determinazione della base d’asta apre anche la possibilità della reintroduzione della tariffa per le prestazioni rese nei confronti del privato”.

E’ questo il giudizio positivo di Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in merito ai nuovi requisiti per la partecipazione alle gare di progettazione. Le norme entreranno in vigore il 28 febbraio così come previsto dal D.M. n. 263/2016 in attuazione del Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016). Alle gare, dunque, potranno partecipare ingegneri, architetti, geometri e soggetti in possesso di altri diplomi tecnici attinenti alla tipologia dei servizi da affidare, a seconda delle loro competenze. Una partecipazione consentita anche in forma associata: il codice insomma apre alle società di professionisti e alle società di ingegneria.

Il nuovo decreto sottolinea che i professionisti dovranno essere in possesso della laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso della laurea, sarà necessario avere il diploma di geometra o un altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare. E’ quest’ultima un’importante novità, voluta espressamente dal Ministero delle Infrastrutture: la precedente normativa, infatti, escludeva i tecnici non laureati dai servizi di ingegneria e architettura.

Altro capitolo strategico, le società di professionisti, che dovranno essere costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi Albi. Le società dovranno inoltre indicare l’organigramma aggiornato comprendente i soci, gli amministratori, i dipendenti e i consulenti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. Le società di professionisti potranno essere costituite come società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) o come società cooperativa. Sono quindi comprese le società tra professionisti (STP) introdotte con la Legge n. 183/2011 e regolamentate dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 34.

Interessanti anche i requisiti richiesti per le società di ingegneria, che dovranno avere almeno un direttore tecnico (laureato in ingegneria, architettura o altra disciplina tecnica attinente ed abilitato alla professione da dieci anni) che collabori alla definizione delle strategie e controlli le prestazioni dei progettisti. Il direttore tecnico ha il compito di controfirmare i progetti ed è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante. Anche le società di ingegneria, per essere considerate in regola, dovranno predisporre un organigramma aggiornato.

Alle gare potranno partecipare anche i raggruppamenti temporanei che abbiano al loro interno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni. Nel caso in cui gli affidamenti non richiedano la laurea, è necessario che il giovane professionista abbia conseguito il diploma di geometra, o un altro diploma tecnico attinente, ed essere abilitato, anche in questi casi, da meno di cinque anni. Oltre ad essere iscritti nel proprio Albo di riferimento, i componenti dei raggruppamenti temporanei devono essere liberi professionisti singoli o associati o amministratori, soci, dipendenti e consulenti delle società di professionisti e di ingegneria. I consulenti per essere idonei devono aver fatturato alla società una quota superiore al 50% dei loro introiti.

Infine, ecco i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, che dovranno essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. I partecipanti al consorzio devono possedere i requisiti previsti per le società di professionisti e le società di ingegneria.

Tra gli obblighi previsti, vi sono le comunicazioni all’Anac, l’Autorità nazionale anti corruzione. Le società dovranno indicare:
– l’atto costitutivo entro trenta giorni dall’adozione;
– l’organigramma entro dieci giorni;
– Il fatturato speciale entro trenta giorni dall’approvazione dei bilanci;
– la delibera di nomina del direttore tecnico entro cinque giorni dall’adozione.
Tutti i dati così raccolti saranno custoditi nel casellario informatico dell’Anac e costituiranno una banca dati utilizzabile per eventuali verifiche.

Sostanzialmente positivo è il giudizio del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Cionservatori in merito alla bozza di decreto correttivo del Codice degli Appalti. Come sottolinea il vice presidente Rino La Mendola, “Ristabilendo regole certe per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, il decreto scongiura il rischio che l’eccessiva discrezionalità delle stazioni appaltanti possa produrre errori nella scelta delle procedure di affidamento e compromettere conseguentemente i più elementari principi della trasparenza”. Un altro elemento interessante, secondo La Mendola, “riguarda il divieto per le stazioni appaltanti di affidare servizi di architettura e ingegneria a fronte di ‘forme di sponsorizzazione o di rimborso’ in luogo del corrispettivo spettante ai professionisti, evitando così il rischio che si ripetano i recenti episodi che hanno mortificato la dignità dei professionisti e soprattutto la qualità delle prestazioni professionali”.